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STATUTO SOCIALE"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB AOSTA - ARSANIERES"


ART. 1 - E' costituita con sede in Gignod, località Arsanières, l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB AOSTA - ARSANIERES - siglabile "GOLF CLUB ARSANIERES - che ha per scopo - senza fini lucrativi - l'esercizio, la diffusione, l'incremento, la didattica del gioco del golf a livello dilettantistico nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Golf ed è regolata, oltre che dal presente statuto, per ogni effetto, dalle disposizioni del codice civile in materia di associazioni.Essa potrà gestire il campo da golf denominato "Arsanieres" e adiacente campo pratica e le relative strutture, anche di ristorazione e di somministrazione al pubblico, o dare in uso anche gratuito o affittare in tutto o in parte le stesse a terzi.Conseguentemente l'associazione potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare ed immobiliare all'esclusivo scopo del raggiungimento dell'oggetto sociale.Il presente statuto è impegnativo per tutti i soci e non può essere modificato se non dall'assemblea straordinaria dei soci.Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme statutarie e regolamentari federali nella parte relativa alla organizzazione ed alla gestione delle strutture associative affiliate. L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro; i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli Associati neppure in forme indirette.
In particolare l'associazione per se e per i propri soci :A) Riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Golf;B) Si impegna a pagare le quote di affiliazione e le quote associative stabilite dalla Federazione Italiana Golf;C) Prende atto che non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporti di lavoro e di dipendenza con essa Società;D) Prende atto che le suddette cariche non possono essere rivestite da quanti non abbiano la qualifica di dilettante secondo le regole approvate da Royal and Ancient Golf Club di St. Andrews;E) Prende atto ancora che condizione indispensabile per essere socio d'essa associazione è una irreprensibile condotta morale e civile.

ART. 2 - L'associazione avrà durata dalla sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata su deliberazione straordinaria dei soci.

SOCI

ART. 3 - Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo, dell'uguaglianza dei diritti degli associati all'interno di ogni categoria di appartenenza e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono previste le seguenti categorie di soci, solo persone fisiche:A) Soci onorariB) Soci ordinariC) Soci frequentatoriD) Soci non residentiE) Soci JunioresF) Soci AllieviG) Soci di seconda affiliazioneA) Sono soci onorari coloro che per benemerenza verso l'Associazione o per meriti speciali siano dichiarati tali dall'Associazione in relazione al decoro che la loro appartenenza può conferire all'Associazione.B) Sono soci ordinari coloro che saranno ammessi a fruire dei locali e delle attrezzature dell'Associazione con le norme che saranno stabilite dal regolamento, assumendo impegno annuale.C) Sono soci frequentatori coloro che sono ammessi a fruire dei locali e delle attrezzature dell'Associazione ivi compreso l'uso del campo pratica, con esclusione della possibilità di giocare sulle buche, secondo le norme stabilite dal regolamento interno, assumendo impegno annuale.D) Sono soci non residenti coloro che non hanno residenza in Valle d'Aosta nonché i soci stranieri.E) Sono soci juniores i ragazzi in età compresa tra i diciotto e i ventisei anni.F) Sono soci allievi quelli con età inferiore ai diciotto anni.G) Sono soci di seconda affiliazione coloro che sono già tesserati presso un altro circolo italiano.Il numero dei soci potrà essere limitato dal Consiglio Direttivo.

AMMISSIONE E QUOTE SOCIALI

ART. 4 - Coloro che desiderano essere ammessi come soci debbono presentare al Consiglio apposita domanda scritta, firmata per presentazione da due soci ordinari.La candidatura, proposta secondo le norme statutarie, verrà esaminata dal Consiglio direttivo che deciderà a suo insindacabile giudizio e con le modalità appresso specificate.Condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale e civile.

ART. 5 - Ove non siano emersi fondati motivi che lo sconsigliano il nome dei singoli candidati viene portato in votazione al Consiglio Direttivo che decide a maggioranza dei due terzi.L'elenco dei soci ammessi verrà affisso nella sede sociale immediatamente dopo lo scrutinio.E' facoltà del Presidente ammettere i candidati a frequentare il Circolo prima della domanda di ammissione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 6 - I soci potranno essere tenuti al pagamento di una tassa di ammissione nonché di una quota annua nella misura e con le modalità che per ciascuna categoria di soci sarà fissata e comunicata dal Consiglio entro il 15 dicembre di ogni anno.L'eventuale tassa di ammissione dovrà essere corrisposta entro 15 giorni dalla data di comunicazione della avvenuta ammissione a socio.Le quote annue dovranno essere corrisposte in unica soluzione o secondo le modalità fissate dal Consiglio.Il socio che non abbia provveduto entro il termine fissato dal Consiglio al pagamento della quota sarà invitato a farlo con lettera e dovrà pagare un diritto di mora la cui misura sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.In difetto di adempimento il socio inadempiente sarà considerato moroso e, decorsi due mesi dalla scadenza perderà il diritto di frequentare il Circolo e non potrà partecipare ad assemblee e a votazioni.Se il socio inadempiente non provvederà a mettersi in regola entro i due mesi successivi verrà radiato, salvo giustificato motivo e salvo restando ogni diritto del Circolo al recupero della quota annua.Le quote associative non sono trasmissibili neppure a causa di morte, ne rivalutabili.

ART. 7 - I soci possono invitare nei locali del Circolo persone di loro conoscenza.Il socio risponde del buon comportamento del proprio invitato.

ART. 8 - Il rapporto associativo ha durata annuale ed è rinnovabile all'inizio di ciascun anno. I soci possono dimettersi notificando al Presidente del Circolo le loro dimissioni con lettera raccomandata entro e non oltre il 30 dicembre dell'anno in corso. In difetto di dimissioni la domanda di ammissione si intenderà tacitamente riproposta per un altro anno e così di seguito.

ART. 9 - I soci di tutte le categorie (ad eccezione dei soci onorari), se maggiorenni, hanno voto deliberativo in assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali ove ne ricorrano le condizioni.I soci federati di un altro circolo italiano sono ammessi ad utilizzare il campo da golf e relative strutture con le modalità, condizioni e limiti di cui al regolamento.

BILANCIO

ART. 10 - L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.Entro il 15 aprile di ogni anno, a cura del Consiglio dovrà essere compilato il conto consuntivo per l'esercizio decorso e lo stato di previsione per l'esercizio iniziato. Entrambi saranno depositati nella sede sociale a disposizione dei soci che ne volessero prendere visione, durante i dieci giorni precedenti la riunione dell'Assemblea ordinaria per il loro esame. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la distribuzione o la diversa destinazione siano imposte dalla legge.

ORGANI DEL CIRCOLO

ART. 11 - Organi del Circolo sono :a) l'Assemblea dei soci;b) Il Consiglio Direttivo (che dura in carica quattro esercizi);c) Il Collegio dei Revisori dei Conti (che dura in carica quattro esercizi);d) La Commissione Sportiva (nominata dal Consiglio Direttivo annualmente);e) La Commissione di Disciplina di Prima Istanza (che dura in carica quattro esercizi);f) La Commissione di Disciplina di Seconda Istanza (che dura in carica quattro esercizi);g) I Rappresentanti degli Atleti Dilettanti –effettivo e supplente- (che durano in carica quattro esercizi).

ASSEMBLEE

ART. 12 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto al voto ex art. 9.Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni, da essa legittimamente adottate, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto per un'assemblea ordinaria e di un terzo per un'assemblea straordinaria.Nella richiesta devono essere specificati, a pena di inefficacia, l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa.Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.Almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Verifica Poteri, della quale fanno parte un membro del Consiglio Direttivo, con funzioni di Presidente, e due Soci. In caso di Assemblea elettiva, non possono far parte della Commissione Verifica Poteri i canditati alle cariche sociali. Il divieto vale anche per gli scrutatori. La Commissione Verifica Poteri siede in permanenza fino al termine dell’Assemblea.L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.Ogni socio, purché sia in regola con il pagamento della quota e dei contributi associativi, ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che non sia un Consigliere, un Revisore dei Conti, un componente gli Organi di Disciplina o un dipendente dell'Associazione.Ogni socio non può rappresentare per delega più di tre soci.

ASSEMBLEA ORDINARIA

ART. 13 - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque, obbligatoriamente, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo per l’anno in corso. La convocazione deve essere effettuata con esposizione nella bacheca sociale e mediante lettera spedita ai soci aventi diritto al voto almeno 10 giorni prima della adunanza o con altro mezzo certificante l'avvenuta ricezione (fax, ricevuta a mano ecc.).L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno il 50% dei voti validi. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le votazioni avvengono, secondo le decisioni del Presidente,in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale e, quelle per le elezioni alle cariche associative a scrutinio segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Nel caso di parità il voto del Presidente sarà decisivo.

ART. 14 - E' di competenza dell'Assemblea ordinaria :a) approvare i bilanci preventivi e consuntivi, deliberare sulla relazione tecnico morale finanziaria annuale e sulle proposte programmatiche del Consiglio, esaminata la relazione dei Revisori dei Conti;b) nominare le cariche sociali;c) deliberare su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno o su proposta di almeno cinquanta soci che ne facciano tempestiva richiesta.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART. 15 - L'Assemblea straordinaria dei soci può essere convocata in qualunque momento su richiesta del Consiglio Direttivo.La convocazione avverrà con le stesse modalità della convocazione dell'assemblea ordinaria.L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, e delibera con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da fissarsi almeno un’ora dopo la prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.La competenza dell’assemblea straordinaria è limitata:- alle modifiche dello statuto- alla delibera di scioglimento dell’associazione- alle delibere sugli argomenti indicati dal Consiglio e dai soci.Il libro dei verbali delle Assemblee sarà tenuto dal Segretario del Circolo ed i relativi verbali saranno sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea.

CARICHE DIRETTIVE

ART. 16 - Non possono rivestire cariche direttive, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporti di lavoro o di dipendenza con l'associazione; tali cariche non potranno essere rivestite da quanti non abbiano qualifica di dilettante secondo le regole del Royal and Ancient Golf Club di St. Andrews.E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva.Per poter ricoprire cariche sociali sono necessari i seguenti requisiti :1) aver compiuto la maggiore età;2) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi a pene superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;3) non essere stati assoggettati da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Federazione Italiana Golf o di altra Federazione sportiva nazionale, nonché ancora da parte delle commissioni di disciplina previste dal presente Statuto a squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un mese (con provvedimento disciplinare definitivo);4) essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf in qualità di dilettanti.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART. 17 - Il Presidente rappresenta il Circolo verso i terzi e in giudizio, presiede le assemblee ed il Consiglio Direttivo del quale coordina l'attività.Esercita altresì tutti i poteri che vengono attribuiti dal presente statuto e, può compiere, anche in assenza degli altri consiglieri, tutti quegli atti urgenti e necessari per la corretta e migliore amministrazione del Circolo, salvo ratifica nella successiva riunione del Consiglio.Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, ivi compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; dura in carica per quattro esercizi sociali.Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri.Perché siano valide le deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri.Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.In caso di parità di voti deciderà il voto del Presidente.In caso di assenza del Presidente ne assumerà le funzioni il Vice Presidente. In caso di assenza di quest'ultimo, il Consigliere con maggiore anzianità.Di ogni riunione o deliberazione sarà redatto un verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ATTRIBUTI DEL CONSIGLIO

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare ed amministrativa del Circolo, del quale promuove gli sviluppi e regola il funzionamento.In particolare il Consiglio :a) provvede a far osservare lo statuto sociale ed emana ogni disposizione occorrente per il buon andamento del Circolo;b) nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Segretario;c) può delegare ad uno o più Consiglieri la firma per atti relativi a determinare gestioni; particolari specifici incarichi possono essere affidati anche a soci che non facciano parte del Consiglio, sentito il parere del Consiglio stesso.d) esamina le domande di ammissione a socio e delibera sulle medesime;e) entro il 15 dicembre di ogni anno stabilisce l'ammontare delle eventuali tasse di ammissione e delle quote sociali a carico delle varie categorie di soci e degli associati, nonché di ogni altra contribuzione anche a carattere straordinario;f) provvede alla buona conservazione della sede sociale, agli eventuali lavori di miglioria della medesima e ai lavori occorrenti per il campo e le installazioni sportive;g) determina i compiti e le funzioni specifiche del Segretario del Circolo;h) assume e licenzia il personale di qualunque categoria;i) decide sui ricorsi scritti presentati dai soci in materia di handicaps;l) predispone il Bilancio preventivo e quello consuntivo.m) predispone la relazione tecnico morale finanziaria che deve essere presentata per la delibera assembleare;n) autorizza la stipulazione, le modifiche, il rinnovo dei contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateale, di forniture di appalto, delle permute dei conti correnti bancari, delle assicurazioni. Assume ogni altro impegno finanziario non previsto sopra che ritiene opportuno per gli scopi sociali ed il buon funzionamento del Circolo;o) nomina la Commissione sportiva ed altre eventuali commissioni interne con incarichi speciali;p) determina il numero dei soci ammissibili ciascun anno per ciascuna categoria ed emana gli eventuali regolamenti interni;q) il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di attribuire la qualifica di Socio Onorario.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 20 - L'Assemblea ordinaria, su proposta del Presidente, nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi ed uno supplente da scegliere tra i Soci che non facciano parte del Consiglio. Il Collegio dei revisori dei conti controlla e sorveglia la gestione finanziaria del Circolo, esprime il proprio parere su tale gestione, nonché sui rendiconti annuali e programmatici redatti dal Consiglio Direttivo, presentando relazione scritta all'Assemblea ordinaria.I membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti eleggono nel proprio seno il Presidente. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ELEZIONI DEGLI ORGANI DEL CIRCOLO

ART. 21 - Le votazioni per l’elezione degli organi del Circolo di cui all’articolo 11 comma b) c) e) f) g) (Consiglio Direttivo – Collegio dei Revisori dei Conti – Commissioni Disciplina – Rappresentanti degli atleti dilettanti) si effettueranno a scrutinio segreto e le relative schede elettorali saranno consegnate alla Commissione Verifica Poteri per lo spoglio e la proclamazione degli eletti.Ogni elettore non potrà esprimere un numero di preferenza superiore al numero dei membri previsti per l’Organo di Circolo oggetto della votazione.I componenti degli Organi Sociali di cui al primo comma del presente articolo, inclusi i Rappresentanti degli Atleti Dilettanti, che assumono le funzioni nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza dell’organo di appartenenza, salvo conferma dell’incarico ricoperto, mediante le nuove elezioni.Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese debitamente documentati.

ART. 22 - I soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, vengono eletti nei rispetti Organi Sociali. In caso di parità di voti sarà preferito il socio con maggiore anzianità di appartenenza al Circolo.Il risultato delle elezioni sarà reso immediatamente noto mediante affissione nella sede sociale dell'elenco degli eletti.In caso di mancata accettazione, o per l'ipotesi che per qualsivoglia ragione vengano a mancare uno o più eletti, il loro posto sarà preso dai non eletti secondo l'ordine dei voti conseguiti.Limitatamente al Consiglio direttivo,qualora si verifichi la cessazione dalla carica di più di due consiglieri si dovrà procedere a nuove elezioni.

ART. 23 - Il Consiglio Direttivo si riunirà entro 10 giorni dalla elezione su iniziativa del Consigliere anziano, e in tale prima riunione eleggerà nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Segretario.Le nomine avverranno con votazione segreta ed a maggioranza semplice.

COMMISSIONE SPORTIVA

ART. 24 - La Commissione Sportiva nominata dal Consiglio è composta di tre membri effettivi, più uno supplente, e dura in carica un anno.Ha le seguenti attribuzioni: a) sottoporre al Consiglio Direttivo il calendario delle gare sociali e l'organizzazione di manifestazioni e di iniziative che ritiene utili alla propaganda golfistica;b) esprime parere sull'uso degli impianti sportivi;c) nomina di volta in volta il capitano delle squadre e con esso provvede alla formazione delle rappresentative sociali;d) segue la preparazione dei giocatori ed il loro allenamento;e) stabilisce e modifica gli handicaps dei giocatori, salvo il diritto di questi di appellarsi al Consiglio Direttivo;f) sentito il Maestro di Golf ammette sul percorso i giocatori principianti ai quali consegna il libretto delle regole;g) esprime parere sulle controversie in materia di gioco.

SEGRETARIO

ART. 25 - Il Segretario può essere un dipendente stipendiato dal Circolo con l'incarico di sorvegliarne il buon andamento, sia per quanto riguarda la parte sportiva che quella interna, secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

COMMISSIONI DI DISCIPLINA

ART. 26 - Ferme le competenze ed i provvedimenti disciplinari della Federazione Italiana Golf, tutte le sanzioni disciplinari nei riguardi dei Soci che si rendano responsabili di atti o comportamenti in contrasto con quanto stabilito dal presente statuto, di mancanze che abbiano rapporto con la loro attività agonistica o di azioni che appaiano chiaramente incompatibili con la vita dell’Associazione, per contrasto rispetto ad un corretto comportamento morale, civile o sportivo, sono affidate alla competenza delle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza.I componenti di entrambe vengono eletti - tra gli associati aventi diritto al voto - a scrutinio segreto dall’Assemblea restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Ciascuna Commissione elegge, nel suo seno, il Presidente.Qualora venissero a mancare uno o più componenti, subentreranno coloro che seguivano in graduatoria alle elezioni. Nella sua prima riunione, l’Assemblea dovrà provvedere alle opportune integrazioni. I nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.La Commissione di disciplina di prima istanza si compone di tre membri e di un supplente che non rivestano altre cariche sociali Interviene su istanza dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo o di un singolo Socio .Può irrogare le seguenti sanzioni : 1) ammonizione;2) squalifica temporanea (non superiore a due anni);3) radiazione.Per il relativo procedimento si applicano le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Golf relative alla materia disciplinare, in quanto compatibili.La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate, eventuali testimoni e dopo aver espletato tutte le indagini opportune. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, motivata e depositata agli atti. Copia dovrà essere notificata agli interessati.Contro il provvedimento adottato, i Soci possono presentare ,entro quindici giorni, ricorso alla Commissione disciplinare di seconda istanza. In mancanza di ricorso, entro suddetto termine, la decisione diviene definitiva. In pendenza di ricorso, non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento adottato e ne rimarranno sospesi gli effetti. Nei casi attinenti la sola attività sportiva, per i quali sono da applicare le sanzioni previste dalla Commissione disciplinare della Federazione deve essere comminata una sospensione cautelativa.La Commissione di disciplina di seconda istanza si compone di tre membri effettivi ed uno supplente , che non rivestano altre cariche sociali .La Commissione è competente a giudicare sui ricorsi promossi dai diretti interessati avverso i provvedimenti emessi dalla Commissione di disciplina di prima istanza.Per il relativo procedimento si applicano le vigenti norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Golf in materia disciplinare, in quanto compatibili.

CONTROVERSIE

ART. 27 - Per tutte le controversie sorte fra i soci e fra i soci e l'Associazione le parti debbono assoggettarsi al giudizio inappellabile di un arbitro la cui designazione è effettuata dal Delegato Regionale previsto dallo statuto della Federazione Italiana Golf, su richiesta di una o di entrambe le parti.

PATRIMONIO - SCIOGLIMENTO

ART. 28 - Il patrimonio sociale dell'associazione è costituito da tutti i beni immobili e mobili di cui l'associazione divenga proprietaria.L'eventuale scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati in assemblea straordinaria anche in seconda convocazione. In quella sede sarà stabilita la devoluzione del patrimonio che residuerà dopo la liquidazione a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

MODIFICHE STATUTARIE

ART. 29 - Qualsiasi modifica al presente statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea straordinaria dei Soci con le modalità di cui all’articolo 15 del presente statuto.Di ogni progettata modifica dovrà essere data notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.Sugli argomenti in discussione ogni socio può proporre per iscritto eventuali emendamenti che saranno esaminati secondo l'ordine di presentazione o quello logico stabilito dal Presidente dell'Assemblea. Se vi sono emendamenti si voterà sugli emendamenti stessi e precisamente prima su quelli soppressivi, poi su quelli modificativi ed infine su quelli aggiuntivi, votando per ultimo il testo così eventualmente integrato e modificato.

RINVIO

ART. 30 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile relative alle associazioni, nonché lo Statuto e i regolamenti della Federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli).

Statuto
 
   
a
     
     
         
 
     
- Golf Club Aosta Arsanieres - tel. 0165/56020 - Fraz. Arsanières - 11020 Gignod AO -