STATUTO
SOCIALE"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF
CLUB AOSTA - ARSANIERES"
ART. 1
- E' costituita con sede in Gignod, località Arsanières,
l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
GOLF CLUB AOSTA - ARSANIERES
- siglabile "GOLF CLUB ARSANIERES - che ha per
scopo - senza fini lucrativi - l'esercizio, la diffusione,
l'incremento, la didattica del gioco del golf a livello
dilettantistico nel quadro, con le finalità e con l'osservanza
delle norme e delle direttive della Federazione Italiana
Golf ed è regolata, oltre che dal presente statuto, per
ogni effetto, dalle disposizioni del codice civile in
materia di associazioni.Essa potrà gestire il campo da
golf denominato "Arsanieres" e adiacente campo pratica
e le relative strutture, anche di ristorazione e di somministrazione
al pubblico, o dare in uso anche gratuito o affittare
in tutto o in parte le stesse a terzi.Conseguentemente
l'associazione potrà compiere ogni operazione di carattere
mobiliare ed immobiliare all'esclusivo scopo del raggiungimento
dell'oggetto sociale.Il presente statuto è impegnativo
per tutti i soci e non può essere modificato se non dall'assemblea
straordinaria dei soci.Costituiscono parte integrante
del presente statuto le norme statutarie e regolamentari
federali nella parte relativa alla organizzazione ed alla
gestione delle strutture associative affiliate. L'associazione
è apolitica e non ha scopi di lucro; i proventi delle
attività non possono in nessun caso essere divisi fra
gli Associati neppure in forme indirette.
In particolare l'associazione per se e per i propri soci
:A) Riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione
Italiana Golf;B) Si impegna a pagare le quote di affiliazione
e le quote associative stabilite dalla Federazione Italiana
Golf;C) Prende atto che non possono rivestire cariche
sociali, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporti
di lavoro e di dipendenza con essa Società;D) Prende atto
che le suddette cariche non possono essere rivestite da
quanti non abbiano la qualifica di dilettante secondo
le regole approvate da Royal and Ancient Golf Club di
St. Andrews;E) Prende atto ancora che condizione indispensabile
per essere socio d'essa associazione è una irreprensibile
condotta morale e civile.
ART. 2 - L'associazione
avrà durata dalla sua costituzione fino al 31 dicembre
2050 e potrà essere prorogata su deliberazione straordinaria
dei soci.
SOCI
ART. 3 - Fermo
il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo,
dell'uguaglianza dei diritti degli associati all'interno
di ogni categoria di appartenenza e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,
sono previste le seguenti categorie di soci, solo persone
fisiche:A) Soci onorariB) Soci ordinariC) Soci frequentatoriD)
Soci non residentiE) Soci JunioresF) Soci AllieviG) Soci
di seconda affiliazioneA) Sono soci onorari coloro che
per benemerenza verso l'Associazione o per meriti speciali
siano dichiarati tali dall'Associazione in relazione al
decoro che la loro appartenenza può conferire all'Associazione.B)
Sono soci ordinari coloro che saranno ammessi a fruire
dei locali e delle attrezzature dell'Associazione con
le norme che saranno stabilite dal regolamento, assumendo
impegno annuale.C) Sono soci frequentatori coloro che
sono ammessi a fruire dei locali e delle attrezzature
dell'Associazione ivi compreso l'uso del campo pratica,
con esclusione della possibilità di giocare sulle buche,
secondo le norme stabilite dal regolamento interno, assumendo
impegno annuale.D) Sono soci non residenti coloro che
non hanno residenza in Valle d'Aosta nonché i soci stranieri.E)
Sono soci juniores i ragazzi in età compresa tra i diciotto
e i ventisei anni.F) Sono soci allievi quelli con età
inferiore ai diciotto anni.G) Sono soci di seconda affiliazione
coloro che sono già tesserati presso un altro circolo
italiano.Il numero dei soci potrà essere limitato dal
Consiglio Direttivo.
AMMISSIONE E QUOTE SOCIALI
ART. 4 - Coloro
che desiderano essere ammessi come soci debbono presentare
al Consiglio apposita domanda scritta, firmata per presentazione
da due soci ordinari.La candidatura, proposta secondo
le norme statutarie, verrà esaminata dal Consiglio direttivo
che deciderà a suo insindacabile giudizio e con le modalità
appresso specificate.Condizione indispensabile per essere
socio è una irreprensibile condotta morale e civile.
ART. 5 - Ove
non siano emersi fondati motivi che lo sconsigliano il
nome dei singoli candidati viene portato in votazione
al Consiglio Direttivo che decide a maggioranza dei due
terzi.L'elenco dei soci ammessi verrà affisso nella sede
sociale immediatamente dopo lo scrutinio.E' facoltà del
Presidente ammettere i candidati a frequentare il Circolo
prima della domanda di ammissione.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ART. 6 - I soci
potranno essere tenuti al pagamento di una tassa di ammissione
nonché di una quota annua nella misura e con le modalità
che per ciascuna categoria di soci sarà fissata e comunicata
dal Consiglio entro il 15 dicembre di ogni anno.L'eventuale
tassa di ammissione dovrà essere corrisposta entro 15
giorni dalla data di comunicazione della avvenuta ammissione
a socio.Le quote annue dovranno essere corrisposte in
unica soluzione o secondo le modalità fissate dal Consiglio.Il
socio che non abbia provveduto entro il termine fissato
dal Consiglio al pagamento della quota sarà invitato a
farlo con lettera e dovrà pagare un diritto di mora la
cui misura sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.In
difetto di adempimento il socio inadempiente sarà considerato
moroso e, decorsi due mesi dalla scadenza perderà il diritto
di frequentare il Circolo e non potrà partecipare ad assemblee
e a votazioni.Se il socio inadempiente non provvederà
a mettersi in regola entro i due mesi successivi verrà
radiato, salvo giustificato motivo e salvo restando ogni
diritto del Circolo al recupero della quota annua.Le quote
associative non sono trasmissibili neppure a causa di
morte, ne rivalutabili.
ART. 7 - I soci
possono invitare nei locali del Circolo persone di loro
conoscenza.Il socio risponde del buon comportamento del
proprio invitato.
ART. 8 - Il
rapporto associativo ha durata annuale ed è rinnovabile
all'inizio di ciascun anno. I soci possono dimettersi
notificando al Presidente del Circolo le loro dimissioni
con lettera raccomandata entro e non oltre il 30 dicembre
dell'anno in corso. In difetto di dimissioni la domanda
di ammissione si intenderà tacitamente riproposta per
un altro anno e così di seguito.
ART. 9 - I soci
di tutte le categorie (ad eccezione dei soci onorari),
se maggiorenni, hanno voto deliberativo in assemblea e
possono essere eletti alle cariche sociali ove ne ricorrano
le condizioni.I soci federati di un altro circolo italiano
sono ammessi ad utilizzare il campo da golf e relative
strutture con le modalità, condizioni e limiti di cui
al regolamento.
BILANCIO
ART. 10 - L'anno
sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno.Entro il 15 aprile di ogni anno, a cura del
Consiglio dovrà essere compilato il conto consuntivo per
l'esercizio decorso e lo stato di previsione per l'esercizio
iniziato. Entrambi saranno depositati nella sede sociale
a disposizione dei soci che ne volessero prendere visione,
durante i dieci giorni precedenti la riunione dell'Assemblea
ordinaria per il loro esame. E' fatto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione,
salvo che la distribuzione o la diversa destinazione siano
imposte dalla legge.
ORGANI DEL CIRCOLO
ART. 11 - Organi
del Circolo sono :a) l'Assemblea dei soci;b) Il Consiglio
Direttivo (che dura in carica quattro esercizi);c) Il
Collegio dei Revisori dei Conti (che dura in carica quattro
esercizi);d) La Commissione Sportiva (nominata dal Consiglio
Direttivo annualmente);e) La Commissione di Disciplina
di Prima Istanza (che dura in carica quattro esercizi);f)
La Commissione di Disciplina di Seconda Istanza (che dura
in carica quattro esercizi);g) I Rappresentanti degli
Atleti Dilettanti –effettivo e supplente- (che durano
in carica quattro esercizi).
ASSEMBLEE
ART. 12 - L'Assemblea
è costituita da tutti i soci aventi diritto al voto ex
art. 9.Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta
l'universalità dei soci e le deliberazioni, da essa legittimamente
adottate, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti
o dissenzienti.Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.Le
assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, il quale
deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno
un quinto dei soci aventi diritto al voto per un'assemblea
ordinaria e di un terzo per un'assemblea straordinaria.Nella
richiesta devono essere specificati, a pena di inefficacia,
l'oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi
della richiesta stessa.Nella convocazione dell'assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza
e l'elenco delle materie da trattare.Almeno 10 giorni
prima della data fissata per l'assemblea dovranno essere
depositati presso la Segreteria dell'Associazione, a disposizione
dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine
del giorno.Le assemblee sono presiedute dal Presidente
del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone
legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla
maggioranza dei presenti.Il Consiglio Direttivo nomina
la Commissione Verifica Poteri, della quale fanno parte
un membro del Consiglio Direttivo, con funzioni di Presidente,
e due Soci. In caso di Assemblea elettiva, non possono
far parte della Commissione Verifica Poteri i canditati
alle cariche sociali. Il divieto vale anche per gli scrutatori.
La Commissione Verifica Poteri siede in permanenza fino
al termine dell’Assemblea.L'Assemblea nomina un segretario
e, se necessario, due scrutatori.Ogni socio, purché sia
in regola con il pagamento della quota e dei contributi
associativi, ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare
per delega scritta da altro socio, che non sia un Consigliere,
un Revisore dei Conti, un componente gli Organi di Disciplina
o un dipendente dell'Associazione.Ogni socio non può rappresentare
per delega più di tre soci.
ASSEMBLEA ORDINARIA
ART. 13 - L'Assemblea
ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo in tutti
i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque, obbligatoriamente,
almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ogni
anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell’anno
precedente e del bilancio preventivo per l’anno in corso.
La convocazione deve essere effettuata con esposizione
nella bacheca sociale e mediante lettera spedita ai soci
aventi diritto al voto almeno 10 giorni prima della adunanza
o con altro mezzo certificante l'avvenuta ricezione (fax,
ricevuta a mano ecc.).L'Assemblea è validamente costituita
in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati
per delega almeno il 50% dei voti validi. Qualora non
sia raggiunta tale percentuale, l'Assemblea si riunirà
in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, e sarà valida
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le votazioni avvengono, secondo le decisioni del Presidente,in
modo palese, per alzata di mano o per appello nominale
e, quelle per le elezioni alle cariche associative a scrutinio
segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono
prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Nel caso
di parità il voto del Presidente sarà decisivo.
ART. 14 - E'
di competenza dell'Assemblea ordinaria :a) approvare i
bilanci preventivi e consuntivi, deliberare sulla relazione
tecnico morale finanziaria annuale e sulle proposte programmatiche
del Consiglio, esaminata la relazione dei Revisori dei
Conti;b) nominare le cariche sociali;c) deliberare su
tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno o su
proposta di almeno cinquanta soci che ne facciano tempestiva
richiesta.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ART. 15 - L'Assemblea
straordinaria dei soci può essere convocata in qualunque
momento su richiesta del Consiglio Direttivo.La convocazione
avverrà con le stesse modalità della convocazione dell'assemblea
ordinaria.L'Assemblea straordinaria è validamente costituita,
in prima convocazione, e delibera con la maggioranza dei
due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione,
da fissarsi almeno un’ora dopo la prima convocazione,
quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei
soci e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto.La competenza dell’assemblea straordinaria è limitata:-
alle modifiche dello statuto- alla delibera di scioglimento
dell’associazione- alle delibere sugli argomenti indicati
dal Consiglio e dai soci.Il libro dei verbali delle Assemblee
sarà tenuto dal Segretario del Circolo ed i relativi verbali
saranno sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea.
CARICHE DIRETTIVE
ART. 16 - Non
possono rivestire cariche direttive, anche di carattere
sportivo, quanti abbiano rapporti di lavoro o di dipendenza
con l'associazione; tali cariche non potranno essere rivestite
da quanti non abbiano qualifica di dilettante secondo
le regole del Royal and Ancient Golf Club di St. Andrews.E'
fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima
carica in altre società o Associazioni Sportive Dilettantistiche
nell'ambito della medesima Federazione Sportiva.Per poter
ricoprire cariche sociali sono necessari i seguenti requisiti
:1) aver compiuto la maggiore età;2) non aver riportato
condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi
a pene superiori a un anno, ovvero a pene che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;3)
non essere stati assoggettati da parte del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, della Federazione Italiana Golf o
di altra Federazione sportiva nazionale, nonché ancora
da parte delle commissioni di disciplina previste dal
presente Statuto a squalifiche o inibizioni complessivamente
superiori ad un mese (con provvedimento disciplinare definitivo);4)
essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf in
qualità di dilettanti.
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
ART. 17 - Il
Presidente rappresenta il Circolo verso i terzi e in giudizio,
presiede le assemblee ed il Consiglio Direttivo del quale
coordina l'attività.Esercita altresì tutti i poteri che
vengono attribuiti dal presente statuto e, può compiere,
anche in assenza degli altri consiglieri, tutti quegli
atti urgenti e necessari per la corretta e migliore amministrazione
del Circolo, salvo ratifica nella successiva riunione
del Consiglio.Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento,
sarà sostituito dal Vice Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 18 - Il
Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, ivi compresi
il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; dura
in carica per quattro esercizi sociali.Il Consiglio si
riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta
di almeno due Consiglieri.Perché siano valide le deliberazioni
del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la maggioranza
dei Consiglieri.Le deliberazioni vengono prese a maggioranza
dei presenti.In caso di parità di voti deciderà il voto
del Presidente.In caso di assenza del Presidente ne assumerà
le funzioni il Vice Presidente. In caso di assenza di
quest'ultimo, il Consigliere con maggiore anzianità.Di
ogni riunione o deliberazione sarà redatto un verbale
firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.I
Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
ATTRIBUTI DEL CONSIGLIO
ART. 19 - Il
Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare
ed amministrativa del Circolo, del quale promuove gli
sviluppi e regola il funzionamento.In particolare il Consiglio
:a) provvede a far osservare lo statuto sociale ed emana
ogni disposizione occorrente per il buon andamento del
Circolo;b) nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice
Presidente e il Consigliere Segretario;c) può delegare
ad uno o più Consiglieri la firma per atti relativi a
determinare gestioni; particolari specifici incarichi
possono essere affidati anche a soci che non facciano
parte del Consiglio, sentito il parere del Consiglio stesso.d)
esamina le domande di ammissione a socio e delibera sulle
medesime;e) entro il 15 dicembre di ogni anno stabilisce
l'ammontare delle eventuali tasse di ammissione e delle
quote sociali a carico delle varie categorie di soci e
degli associati, nonché di ogni altra contribuzione anche
a carattere straordinario;f) provvede alla buona conservazione
della sede sociale, agli eventuali lavori di miglioria
della medesima e ai lavori occorrenti per il campo e le
installazioni sportive;g) determina i compiti e le funzioni
specifiche del Segretario del Circolo;h) assume e licenzia
il personale di qualunque categoria;i) decide sui ricorsi
scritti presentati dai soci in materia di handicaps;l)
predispone il Bilancio preventivo e quello consuntivo.m)
predispone la relazione tecnico morale finanziaria che
deve essere presentata per la delibera assembleare;n)
autorizza la stipulazione, le modifiche, il rinnovo dei
contratti di gestione, di locazione, di compravendita
anche rateale, di forniture di appalto, delle permute
dei conti correnti bancari, delle assicurazioni. Assume
ogni altro impegno finanziario non previsto sopra che
ritiene opportuno per gli scopi sociali ed il buon funzionamento
del Circolo;o) nomina la Commissione sportiva ed altre
eventuali commissioni interne con incarichi speciali;p)
determina il numero dei soci ammissibili ciascun anno
per ciascuna categoria ed emana gli eventuali regolamenti
interni;q) il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà
di attribuire la qualifica di Socio Onorario.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
ART. 20 - L'Assemblea
ordinaria, su proposta del Presidente, nomina il Collegio
dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi
ed uno supplente da scegliere tra i Soci che non facciano
parte del Consiglio. Il Collegio dei revisori dei conti
controlla e sorveglia la gestione finanziaria del Circolo,
esprime il proprio parere su tale gestione, nonché sui
rendiconti annuali e programmatici redatti dal Consiglio
Direttivo, presentando relazione scritta all'Assemblea
ordinaria.I membri effettivi del Collegio dei revisori
dei conti eleggono nel proprio seno il Presidente. Partecipano
alle riunioni del Consiglio Direttivo. I Revisori dei
Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
ELEZIONI DEGLI ORGANI DEL
CIRCOLO
ART. 21 - Le
votazioni per l’elezione degli organi del Circolo di cui
all’articolo 11 comma b) c) e) f) g) (Consiglio Direttivo
– Collegio dei Revisori dei Conti – Commissioni Disciplina
– Rappresentanti degli atleti dilettanti) si effettueranno
a scrutinio segreto e le relative schede elettorali saranno
consegnate alla Commissione Verifica Poteri per lo spoglio
e la proclamazione degli eletti.Ogni elettore non potrà
esprimere un numero di preferenza superiore al numero
dei membri previsti per l’Organo di Circolo oggetto della
votazione.I componenti degli Organi Sociali di cui al
primo comma del presente articolo, inclusi i Rappresentanti
degli Atleti Dilettanti, che assumono le funzioni nel
corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza
dell’organo di appartenenza, salvo conferma dell’incarico
ricoperto, mediante le nuove elezioni.Tutte le cariche
sono esercitate a titolo gratuito, salvo i rimborsi spese
debitamente documentati.
ART. 22 - I
soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, vengono
eletti nei rispetti Organi Sociali. In caso di parità
di voti sarà preferito il socio con maggiore anzianità
di appartenenza al Circolo.Il risultato delle elezioni
sarà reso immediatamente noto mediante affissione nella
sede sociale dell'elenco degli eletti.In caso di mancata
accettazione, o per l'ipotesi che per qualsivoglia ragione
vengano a mancare uno o più eletti, il loro posto sarà
preso dai non eletti secondo l'ordine dei voti conseguiti.Limitatamente
al Consiglio direttivo,qualora si verifichi la cessazione
dalla carica di più di due consiglieri si dovrà procedere
a nuove elezioni.
ART. 23 - Il
Consiglio Direttivo si riunirà entro 10 giorni dalla elezione
su iniziativa del Consigliere anziano, e in tale prima
riunione eleggerà nel proprio seno il Presidente, il Vice
Presidente ed il Consigliere Segretario.Le nomine avverranno
con votazione segreta ed a maggioranza semplice.
COMMISSIONE SPORTIVA
ART. 24 - La
Commissione Sportiva nominata dal Consiglio è composta
di tre membri effettivi, più uno supplente, e dura in
carica un anno.Ha le seguenti attribuzioni: a) sottoporre
al Consiglio Direttivo il calendario delle gare sociali
e l'organizzazione di manifestazioni e di iniziative che
ritiene utili alla propaganda golfistica;b) esprime parere
sull'uso degli impianti sportivi;c) nomina di volta in
volta il capitano delle squadre e con esso provvede alla
formazione delle rappresentative sociali;d) segue la preparazione
dei giocatori ed il loro allenamento;e) stabilisce e modifica
gli handicaps dei giocatori, salvo il diritto di questi
di appellarsi al Consiglio Direttivo;f) sentito il Maestro
di Golf ammette sul percorso i giocatori principianti
ai quali consegna il libretto delle regole;g) esprime
parere sulle controversie in materia di gioco.
SEGRETARIO
ART. 25 - Il
Segretario può essere un dipendente stipendiato dal Circolo
con l'incarico di sorvegliarne il buon andamento, sia
per quanto riguarda la parte sportiva che quella interna,
secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
COMMISSIONI DI DISCIPLINA
ART. 26 - Ferme
le competenze ed i provvedimenti disciplinari della Federazione
Italiana Golf, tutte le sanzioni disciplinari nei riguardi
dei Soci che si rendano responsabili di atti o comportamenti
in contrasto con quanto stabilito dal presente statuto,
di mancanze che abbiano rapporto con la loro attività
agonistica o di azioni che appaiano chiaramente incompatibili
con la vita dell’Associazione, per contrasto rispetto
ad un corretto comportamento morale, civile o sportivo,
sono affidate alla competenza delle Commissioni di Disciplina
di prima e seconda istanza.I componenti di entrambe vengono
eletti - tra gli associati aventi diritto al voto - a
scrutinio segreto dall’Assemblea restano in carica 4 anni
e sono rieleggibili. Ciascuna Commissione elegge, nel
suo seno, il Presidente.Qualora venissero a mancare uno
o più componenti, subentreranno coloro che seguivano in
graduatoria alle elezioni. Nella sua prima riunione, l’Assemblea
dovrà provvedere alle opportune integrazioni. I nuovi
eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio
in corso.La Commissione di disciplina di prima istanza
si compone di tre membri e di un supplente che non rivestano
altre cariche sociali Interviene su istanza dell’Assemblea,
del Consiglio Direttivo o di un singolo Socio .Può irrogare
le seguenti sanzioni : 1) ammonizione;2) squalifica temporanea
(non superiore a due anni);3) radiazione.Per il relativo
procedimento si applicano le vigenti disposizioni statutarie
e regolamentari della Federazione Italiana Golf relative
alla materia disciplinare, in quanto compatibili.La Commissione
decide dopo aver udito le parti interessate, eventuali
testimoni e dopo aver espletato tutte le indagini opportune.
La decisione dovrà essere redatta per iscritto, motivata
e depositata agli atti. Copia dovrà essere notificata
agli interessati.Contro il provvedimento adottato, i Soci
possono presentare ,entro quindici giorni, ricorso alla
Commissione disciplinare di seconda istanza. In mancanza
di ricorso, entro suddetto termine, la decisione diviene
definitiva. In pendenza di ricorso, non sarà data alcuna
pubblicità al provvedimento adottato e ne rimarranno sospesi
gli effetti. Nei casi attinenti la sola attività sportiva,
per i quali sono da applicare le sanzioni previste dalla
Commissione disciplinare della Federazione deve essere
comminata una sospensione cautelativa.La Commissione di
disciplina di seconda istanza si compone di tre membri
effettivi ed uno supplente , che non rivestano altre cariche
sociali .La Commissione è competente a giudicare sui ricorsi
promossi dai diretti interessati avverso i provvedimenti
emessi dalla Commissione di disciplina di prima istanza.Per
il relativo procedimento si applicano le vigenti norme
statutarie e regolamentari della Federazione Italiana
Golf in materia disciplinare, in quanto compatibili.
CONTROVERSIE
ART. 27 - Per
tutte le controversie sorte fra i soci e fra i soci e
l'Associazione le parti debbono assoggettarsi al giudizio
inappellabile di un arbitro la cui designazione è effettuata
dal Delegato Regionale previsto dallo statuto della Federazione
Italiana Golf, su richiesta di una o di entrambe le parti.
PATRIMONIO - SCIOGLIMENTO
ART. 28 - Il
patrimonio sociale dell'associazione è costituito da tutti
i beni immobili e mobili di cui l'associazione divenga
proprietaria.L'eventuale scioglimento dell'associazione
deve essere deliberato con la maggioranza assoluta dei
soci presenti o rappresentati in assemblea straordinaria
anche in seconda convocazione. In quella sede sarà stabilita
la devoluzione del patrimonio che residuerà dopo la liquidazione
a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
MODIFICHE STATUTARIE
ART. 29 - Qualsiasi
modifica al presente statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea
straordinaria dei Soci con le modalità di cui all’articolo
15 del presente statuto.Di ogni progettata modifica dovrà
essere data notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.Sugli
argomenti in discussione ogni socio può proporre per iscritto
eventuali emendamenti che saranno esaminati secondo l'ordine
di presentazione o quello logico stabilito dal Presidente
dell'Assemblea. Se vi sono emendamenti si voterà sugli
emendamenti stessi e precisamente prima su quelli soppressivi,
poi su quelli modificativi ed infine su quelli aggiuntivi,
votando per ultimo il testo così eventualmente integrato
e modificato.
RINVIO
ART. 30 - Per
quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,
si applicano le disposizioni del Codice Civile relative
alle associazioni, nonché lo Statuto e i regolamenti della
Federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative
affiliate (Circoli).